Agevolazioni “prima casa” anche se si è in possesso di un altro immobile nello stesso Comune, è quanto decide la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18091 del 05 luglio 2019. La Cassazione riconosce le agevolazioni previste “prima casa” all’acquirente che è, contemporaneamente, proprietario di altro immobile acquistato, senza le medesime agevolazioni nello stesso Comune, che, per qualsiasi motivo, sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, a essere destinato a sua abitazione.
Il caso sulle agevolazioni “prima casa”
Il caso analizzato riguardava il proprietario di un immobile colpito dal terremoto in Abruzzo del 2012. L’immobile del contribuente era stato demolito dal terremoto e la Commissione Tributaria Regionale aveva negato le agevolazioni fiscali “prima casa” sul secondo immobile acquistato dal contribuente.
La normativa prevede che non è possibile il riconoscimento della benefica prima casa in occasione di un precedente acquisto di un immobile. La Corte di Cassazione, ha precisato che non può essere un elemento ostativo la seconda casa nello stesso Comune, se l’immobile per qualsiasi ragione sia inidoneo ad essere destinato ad abitazione.
Quindi, nel caso specifico la Corte di Cassazione ha specificato che colui che ha acquistato una nuova casa, può fruire delle agevolazioni fiscali “prima casa”, nello stesso Comune, anche se si tratta del secondo immobile di proprietà. Il primo immobile deve risultare inidoneo per il nucleo familiare.
Commentaires